Bonus psicologo, istruzioni per la domanda

Bonus psicologo, istruzioni per la domanda

Notizie Principali

29/02/2024



Dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 sarà finalmente possibile presentare la domanda per il bonus psicologo, a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia sostenute nel 2023.
La finestra temporale per richiederlo si è aperta nel 2024 per via dei ritardi nell’attuazione della misura accumulati l’anno scorso: chi inoltra la propria domanda online nel 2024 chiede quindi di usufruire della dotazione stanziata per il 2023. Quanto alle richieste relative all’anno 2024 e ai successivi, l’INPS ha specificato che potranno essere presentate a partire da nuove date comunicate annualmente con appositi messaggi.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Possono accedere al Bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio, dal 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, della residenza in Italia e un valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Misura del beneficio. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dal 2023, l’importo complessivo massimo del bonus è parametrato in base alle seguenti fasce:
a) con un ISEE inferiore a 15.000 euro, il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) con un ISEE tra i 15.001 e i 30.000 euro, il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) con un ISEE tra 30.001 e i 50.000 euro, il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito servizio “Contributo sessioni psicoterapia” on line raggiungibile sul sito www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) o attraverso il Contact Center.
La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024.
Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio INPS. 
Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.
Il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha 30 giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso: la presentazione di una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte o presentazione di un’idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione o la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda del cittadino è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Nella domanda deve essere dichiarato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura. Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili. Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali INPS sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.

ESITO DELLA DOMANDA E UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’INPS o nella domanda. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione spettante avviene direttamente a favore del professionista.
Dal 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate. 
Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato art. 22-bis del DL. n. 145/2023. Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.